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Scatola Nera, relazione Avv. Capece

A pochi mesi dalla pubblicazione della legge n. 124/2017, merita approfondimento uno degli argomenti più dibattuti: la regolamentazione della installazione delle scatole nere.  Relazione sulla disciplina della scatola nera redatta dall' Avvocato Michele Capece

Introduzione

Da tempo anche sul parco auto circolante sono stati sperimentati apparati analoghi a quelli già da tempo istallati sugli aerei prima militari e poi di linea, per ricostruire a posteriori le circostanze di eventi straordinari. La capacità di tracciare e registrare velocità, traiettorie, collocazione spazio temporale, dei veicoli in circolazione su strada, sia per prevenire e reprimere furti, sia per ricostruire la dinamica degli incidenti stradali ha infatti generato una richiesta di acquisizione di dati sia con finalità di accertamento delle responsabilità, sia con finalità di profilazione degli utenti ai fini dell’offerta di polizze sempre più personalizzate.

L’innovazione era stata già disposta dall’articolo 32 del D.L. 24 gennaio 2012 n. – disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. L’articolo 32 aveva modificato il comma 1 dell’articolo 132 del Codice delle Assicurazioni disponendo che: “nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione di meccanismi elettronici che regolano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi individuati con decreto delle infrastrutture e dei  trasporti, di concerto con il ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all’atto di stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive”.

Con il successivo Decreto Interdirigenziale 25 gennaio 2013 - individuazione dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo – (G.U. n. 30 del 05.02.2013) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha così individuato i requisiti dei meccanismi in questione:

  • I dispositivi devono essere sigillati, alimentati e solidalmente ancorati ad elementi fissi e rigidi del veicolo;
  • Devono consentire la determinazione continuativa nel tempo di posizione e velocità del veicolo;
  • Nonché la determinazione continuativa nel tempo del profilo accelerometrico del moto del veicolo;
  • La diagnostica da remoto dell’integrità funzionale del dispositivo;
  • Devono inoltre garantire l’incorruttibilità del dato raccolto con una percentuale superiore al 99%;
  • Devono consentire la tempestiva individuazione di malfunzionamenti o di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati;
  • Consentendo inoltre la trasmissione wireless bi-direzionale con altri dispositivi installati al bordo del veicolo;
  • Devono consentire infine la trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate.

Ben si comprende che la mole dei dati che si acquisiscono con questi dispositivi è enorme, soprattutto se valutata in relazione all’istallazione su un numero significativo di veicoli, come lo sconto sul prezzo polizza lascia supporre che succederà. Ed anzi già ora si ritiene che la norma preluda alla successiva “obbligatorietà” delle scatole nere e noi sappiamo che ogni volta che in una legge compare l’obbligatorietà, si muovono enormi interessi economici.

Diventa pertanto di importanza strategica per tutti gli operatori del settore e in particolare per gli autoriparatori, la possibilità di accesso mediante “trasmissione/acquisizione periodica sicura delle informazioni immagazzinate”. La previsione determina infatti il diritto di terzi (assicuratori e soggetti da essi autorizzati) di ricevere periodicamente informazioni strettamente riservate riguardanti tutti gli spostamenti di milioni di veicoli, fin nei minimi dettagli, resi accessibili dalle tecnologie attualmente disponibili (nuova costellazione satellitare Galileo). Ma non prevede uguale diritto per l’utente e per i soggetti da lui autorizzati.

L’articolo 2 del decreto elenca poi le dotazioni obbligatorie nei dispositivi che sono le seguenti:

  • Un ricevitore GPS compatibile con la nuova costellazione Galileo, per la geo-radiolocalizzazione terrestre tramite rete di satelliti artificiali;
  • Un accelerometro triassiale con bassa distorsione, elevata tolleranza agli shock, stabilità termica;
  • Un dispositivo di telefonia mobile General Packet Radio Service (GPRS) per la trasmissione dati tramite rete GSM-UMTS;
  • Un banco di Memoria flash e uno di Memoria RAM per la memorizzazione dei dati raccolti nell’intervallo di tempo intercorrente tra due trasmissioni successive dei dati;
  • Un dispositivo di comunicazione wireless bi-direzionale con antenna integrata dedicato alla comunicazione con altri dispositivi installati al bordo del veicolo;
  • Una batteria ricaricabile.

Cosa cambia per l'autoriparatore

Definito cosa sia per la legge una scatola nera, dobbiamo ora esaminare le conseguenze dall’installazione di questo strumento per l’utente e soprattutto per l’autoriparatore.

L’articolo 132-ter del Codice delle Assicurazioni introdotto dalla legge n. 124/2017 dispone che le assicurazioni sono obbligate a praticare uno sconto nel caso in cui vengano installati o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo. Lo sconto è applicabile a condizione che gli apparati abbiano i requisiti funzionali minimi già indicati, affinché possano garantire l’utilizzo dei dati raccolti ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri. I costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico della compagnia. Questo, per ora, considerato che i costi sono notevoli, ha indotto le compagnie di assicurazione a utilizzare poco questo strumento di controllo degli spostamenti dei propri clienti. Di fatto attualmente le scatole nere vengono istallate quasi esclusivamente nei territori del sud ad alta sinistrosità e con furti più frequenti. Inoltre la legge prevede che la titolarità delle dotazioni spetta invece all’assicurato. Fin qui le disposizioni contenute nel complicatissimo articolo 132-ter del C.d.A. sotto la voce “sconti obbligatori”.

Gli sconti obbligatori son stati in realtà previsti e messi in evidenza per giustificare in qualche modo il pesante sacrificio della riservatezza dei dati personali che la norma impone agli utenti. Come sarà poi utilizzata questa enorme mole di dati rimane per ora un’incognita abbastanza inquietante. Sappiamo infatti per esperienza che la riservatezza dei nostri dati, dei nostri recapiti telefonici e dei nostri profili come consumatori, non sono in mani sicure. Riceviamo ogni giorno proposte commerciali anche sui nostri numeri riservati e se facciamo un ricerca commerciale ci vengono subito in evidenza le offerte che rispondono al nostro profilo che, navigando su internet, involontariamente ma inesorabilmente tracciamo. Considerato che non è pensabile che l’investimento in tecnologia sia affrontato dalle compagnie senza un tornaconto reale, l’utilizzazione dei dati, più o meno autorizzata, potrebbe avere un notevole valore economico, spendibile in barba del nostro diritto alla riservatezza. Immaginiamo con imbarazzo poi la pesante invasione della privacy che potrebbe comportare l’accesso non autorizzato di un Hacker. In sostanza gli unici soggetti che non avranno accesso alla “trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate” paradossalmente saranno gli utenti, titolari solo formali dei dati personali.

Il successivo articolo 145-bis C.d.A. è intitolato “valore probatorio delle così dette scatole nere e di altri dispositivi elettronici”. La norma dispone che le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le risultanze fortunatamente sono dichiarate come “rese fruibili alle parti”. Ma come possa la parte interessata riuscire a dimostrare il mancato funzionamento o la manomissione, rimane piuttosto misterioso. La parte interessata infatti potrebbe essere il proprietario del veicolo su cui è istallato il dispositivo che però non dispone dei mezzi tecnici per fruire dei dati. Ma potrebbe essere anche la sua controparte che certamente non ha nemmeno la disponibilità dell’apparato!

La disposizione, in ogni caso, è contemporaneamente superflua in un senso ed eccessiva nell’altro perché:

  • se le risultanze dei dispositivi fossero affidabili costituirebbero prova dei fatti a cui si riferiscono senza necessità che la legge lo disponga!
  • se viceversa non sono affidabili di fatto non possono esserlo per legge!
  • Inoltre si sottrae al giudicante la discrezionalità di valutazione della prova, introducendo una sorta di incontestabilità delle risultanze degli apparati.

Francamente non ritengo che la tecnologia attualmente disponibile sia così certa da costituire un dato oggettivo.

Dubbi sulla legittimità

La norma è inoltre probabilmente viziata da probabile illegittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa (art. 24 Costituzione) perché non consente di fornire prove contrarie. Altro profilo di incostituzionalità è costituito poi dalla disuguaglianza fra cittadini introdotta dalla norma che dichiara le risultanze degli apparati piena prova ma solo nei procedimenti civili e non nei procedimenti penali ed amministrativi. Non si vede perché, lo stesso fatto sia valutato incontestabile in sede civile e non in sede penale o amministrativa. Forse perché in sede penale o amministrativa un errore sarebbe più grave? Ma allora si ammette l’errore e non ha più senso l’incontestabilità!

Inoltre cosa succederà se i dati della scatola nera saranno in contrasto con i rilievi della polizia stradale o di altra autorità intervenuta che sono anch’essi dichiarati dalla legge piena prova?

Sulla effettiva fruibilità delle risultanze degli apparati, poi, personalmente esprimo seri dubbi. Infatti il titolare formale del diritto di accesso ai dati generati dagli apparati, proprietario del veicolo, pur essendo per legge titolare delle dotazioni installate sul non dispone degli strumenti tecnologici necessari per estrarre e usufruire dei dati. In altre parole solo l’assicuratore riceverà un flusso costante di dati informatici raccolti dalla scatola nera e potrà gestirli in totale arbitrio, producendo quello che riterrà utile, senza che la sua controparte disponga degli strumenti necessari all’accesso.

Solo l’impegno tecnologico di organismi di difesa dei diritti dei consumatori e, io ritengo, delle organizzazioni artigiane degli autoriparatori potrà consentire l’effettività della fruizione dei dati raccolti. In altre parole toccherà al carrozziere, o alle organizzazioni rappresentative, approntare e mettere a disposizione gli strumenti tecnologici per l’estrazione dei dati.

L’assicuratore deve inoltre garantire l’interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici in caso di cambio di impresa assicurativa. In altre parole la legge impone all’assicuratore che ha installato a sue spese l’apparato di rinunciare all’apparato stesso in favore dell’assicuratore subentrante che nessuna spesa ha sostenuto.

Viene inoltre istituita una nuova figura professionale: il “Provider di telematica assicurativa” sui cui requisiti la legge nulla dice. La legge si limita a disporre che tali operatori, il cui lavoro è destinato a influire in modo così determinante sulle sorti del risarcimento, saranno indicati dall’assicuratore. Considerati i compiti tecnicamente complessi e giuridicamente molto delicati affidati a questa nuova figura professionale, la disposizione mi sembra incompleta e incauta. Infatti il “Provider di telematica assicurativa” assume funzioni di garante della gestione dei dati sull’attività del veicolo nel rispetto della sicurezza della conservazione e della riservatezza dei dati personali. Ma quale garanzia può dare un organismo nominato dalle stesse compagnie assicurative, se non che tutelerà gli interessi del suo cliente?

Conclusioni 

In conclusione si apre per gli autoriparatori che continueranno a gestire per conto dei loro clienti il danno stradale con cessione del credito, una stagione di confusione e di messa a punto dei meccanismi liquidativi che dovranno e potranno tener conto prima ancora che delle risultanze finora utilizzate (CAI doppia firma, testimoni, rapporti dell’autorità) dei dati prodotti dalle scatole nere.

Concluderei pertanto con alcuni consigli pratici per gli autoriparatori:

  • Accertare se sulla vettura da riparare sia presente la scatola nera
  • Rivolgersi subito a un provider in grado di estrarre i dati
  • Esaminare i dati
  • Certificare i dati come estratti da quell’apparato istallato su quella particolare vettura
  • Solo in questo modo si potrà formulare un attendibile giudizio sulla risarcibilità del danno.
  • Si dovrà inoltre prevedere nella cessione del credito che se i dati escludono la risarcibilità, il proprietario della vettura paga le riparazioni

Infine le organizzazioni, sindacali o consortili o diversamente associative, di tutela degli autoriparatori, dovranno organizzarsi fin d’ora per offrire il servizio di estrazione e valutazione dei dati delle scatole nere. Ma questo costo chi lo sosterrà?

A mio parere, trattandosi di un’attività difensiva resa necessaria come conseguenza del sinistro, il costo deve considerarsi un danno causalmente collegato all’evento e come tale dovrebbe essere rimborsato dal responsabile dell’evento stesso.

 

Roma 19.12.2017

Avv. Michele Capece

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