Sentenza Torino: stop maxi franchigia
La sentenza del Tribunale di Torino del 26 febbraio 2026 ha disapplicato la clausola che prevede una maxi‑franchigia per chi sceglie un carrozziere non convenzionato.
Maxi franchigia auto, la-sentenza di Torino la ferma se é sproporzionata
Il caso Torino e il principio cardine
Nel caso esaminato dal Tribunale di Torino, la controversia riguardava una polizza auto in cui l’assicurazione aveva trattenuto una maxi‑franchigia di circa 1.500 euro, riducendo il risarcimento a 1.300 euro nonostante il danno fosse oggettivamente superiore, pur con la responsabilità dell’evento già riconosciuta. La Corte ha ribadito la condanna dell’assicuratore al pagamento di ulteriori 1.100 euro, sottolineando che penalizzare in modo automatico l’assicurato solo perché ha scelto un carrozziere non convenzionato è illegittimo se manca una prova concreta che tale scelta generi un reale risparmio economico per la compagnia.
La clausola disapplicata come abuso del diritto
La sentenza del 26 febbraio 2026 chiarisce che la clausola non è invalida per carenza di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c., né automaticamente da valutare come vessatoria, ma va esclusa quando nel caso concreto impone all’assicurato un sacrificio economico sproporzionato rispetto agli effettivi vantaggi per l’assicuratore. In altri termini, una franchigia che si attiva solo per la scelta di un carrozziere non convenzionato non può essere utilizzata come mero strumento punitivo, ma deve essere collegata a una riduzione dimostrabile del rischio o dei costi assicurativi, altrimenti viene qualificata come abuso del diritto e contraria alla buona fede contrattuale.
Linee guida per assicurati e operatori
Per gli automobilisti, la pronuncia del Tribunale di Torino offre un chiaro criterio di difesa: la franchigia legata alla scelta del carrozziere non può essere applicata in modo automatico, ma deve resistere a un controllo concreto sul rapporto fra onere economico scaricato sull’assicurato e l’effettiva giustificazione economica addotta dall’assicuratore. Per compagnie, caravan edili e consulenti del settore, la decisione suggerisce di strutturare le franchise e le condizioni di franchigia in modo trasparente e documentato, collegandole a elementi tariffari reali e misurabili, per evitare che la giurisprudenza continui a stigmatizzare tali clausole come espressione di squilibri contrattuali e abuso del diritto.
