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D.P.R. 18 luglio 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni
derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
assicurazioni private.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005
e del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
c) «impresa»: la societa' autorizzata ad esercitare nel
territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la
responsabilita' civile autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della
Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la
responsabilita' civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni
ai veicoli o lesioni di lieve entita' ai loro conducenti, senza
coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che
abbia subito danni a seguito del sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve entita' definite
all'articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1
del codice.


Art. 2.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' attuative del
sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla
circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.


Art. 3.
Ambito di applicazione

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le
ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entita' al
conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi
trasportati.
2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa
richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica
procedura prevista dall'articolo 141 del codice.


Art. 4.
Veicoli immatricolati all'estero

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri
che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello
Stato Citta' del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale
nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione
obbligatoria responsabilita' civile auto ai sensi degli articoli 23 e
24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento
diretto.


Art. 5.
Modalita' della richiesta di risarcimento

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in
parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa
che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La richiesta e' presentata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o
telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia
esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della
richiesta di risarcimento.
3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne da' immediata
comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in
parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni
necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per
l'accertamento delle modalita' di accadimento del sinistro.


Art. 6.
Contenuto della richiesta

1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di
risarcimento contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalita' del
sinistro;
e) le generalita' di eventuali testimoni;
f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di
polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entita' del danno.
2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta
indica, inoltre:
a) l'eta', l'attivita' e il reddito del danneggiato;
b) l'entita' delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la
spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono
assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o
senza postumi permanenti;
e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata
dall'indicazione del compenso spettante al professionista.


Art. 7.
Integrazione e regolarizzazione della richiesta

1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni
dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista
dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i
chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione
dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono
sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei
chiarimenti richiesti.


Art. 8.
Determinazioni dell'impresa

1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa
indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente
in forma specifica, se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di
risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata entro i seguenti
termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli
o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose,
qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.


Art. 9.
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

1. L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di
correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza
informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione
del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del
danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto
stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella
compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della
quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei
criteri di responsabilita' di cui all'allegato A.
2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione
sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono
dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui
si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i
danni alla persona.


Art. 10.
Accesso telematico

1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro,
l'impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi
previsti dall'articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei
dati tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.


Art. 11.
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto

1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito di
applicazione previsto dall'articolo 3, l'impresa ne informa il
danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di
risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l'impresa e' tenuta a
trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita
per ogni ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora
quest'ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano
a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile del
sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.


Art. 12.
Criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti

1. L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla
richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della
responsabilita' dei sinistri stabiliti nella tabella di cui
all'allegato A, in conformita' alla disciplina legislativa e
regolamentare in materia di circolazione stradale.
2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste
dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento della responsabilita'
e' compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto
dei principi generali in tema di responsabilita' derivante dalla
circolazione dei veicoli.


Art. 13.
Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione
ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per
la gestione del risarcimento diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la
convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei
risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni
avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati
per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a
tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire
anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di
franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo
le regole definite dalla convenzione.
3. L'attivita' della stanza di compensazione deve svolgersi in
regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione
ed ai loro organismi associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al
comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti
effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri
rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di risarcimento
diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle
compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di
compensazione di cui al comma 2, e' istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti
componenti: a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante
dell'ISVAP; c) un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici; d) un esperto in scienze statistiche ed
attuariali; e) due rappresentanti del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti. L'esperto di cui alla lettera d) non deve
avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso
imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento
diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla
base di statistiche di mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono
essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a
maggioranza e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione e' posto a
carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento
diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione
europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli
articoli 23 e 24 del codice, hanno facolta' di aderire al sistema di
risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui
al comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese
nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell'ambito dei rapporti
organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto,
possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalita' della
stessa stanza di compensazione.


Art. 14.
Benefici derivanti agli assicurati

1. Il sistema del risarcimento diretto dovra' consentire effettivi
benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della
gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che
potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il
risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione
del premio per l'assicurato.
2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno
in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata
la percentuale di sconto applicata.


Art. 15.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si
applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente
regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano
muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 2006, n. 153.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2006
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 62


29.08.2006

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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