Legge 12 dicembre 2002
LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273
Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. (GU n. 293 del 14-12-2002 - Suppl. Ordinario n.230)
Testo in vigore dal: 29-12-2002
LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273
Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. (GU n. 293 del 14-12-2002 - Suppl. Ordinario n.230)
Testo in vigore dal: 29-12-2002
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E RINVIATO AL SENATO IN
TERZA LETTURA ( Difficilmente subirà modifiche n.d.r. )
DISEGNO DI LEGGE: S. 4339 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E
REGOLAZIONE DEI MERCATI (APPROVATO DAL SENATO) (7115)
(A.C. 7115 - sezione 1)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo I
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Capo I
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni
derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
assicurazioni private.
Schema di D.P.R., recante
"Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209".
(Testo firmato dal Presidente della Repubblica il 18 luglio 2006)
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).
Art. 2044 Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (Cod. Pen. 52).
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